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Con l’approvazione della Legge di Bilancio è stato chiarito anche il ruolo e i requisiti che dovrà avere la polizza assicurativa che i professionisti dovranno stipulare per seguire l’iter del Superbonus 110%.

Polizza assicurativa: basta un’integrazione o serve una nuova sottoscrizione?

Il decreto al comma 14 dell’articolo 119 non impone la sottoscrizione di una nuova polizza per i professionisti che operano in ambito Superbonus 110%, a meno che questa rispetti determinati requisiti.

Nel caso in cui questi vengano meno, allora sì, il professionista si vedrà costretto alla stipula di un nuovo contratto assicurativo.

Ovviamente il discorso cambia in base al tipo di attività legata al nuovo incentivo, se, infatti, il tecnico professionista si occuperà solo delle asseverazioni dovrà rispettare dei requisiti che sono differenti nel caso in cui ci si occuperà anche di apporre i visti di conformità.

I requisiti necessari

Le caratteristiche del contratto assicurativo che il tecnico abilitato al rilascio delle attestazioni ed asseverazioni deve prevedere per garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati, sono:

  • massimale non inferiore a 500mila euro;
  • la garanzia di un’ultrattività, ovvero la polizza deve coprire richieste di risarcimento successive alla scadenza del contratto, pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività;
  • la garanzia di una retroattività di almeno cinque anni, a copertura di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

Se l’assicurazione contratta dal professionista gode di questi requisiti, sempre che questa non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione, non necessita di un nuovo accordo, nel caso contrario invece si vedrà costretto alla stipula di una nuova polizza assicurativa.

Questo tipo di polizza non riguarda però l’attività di assistenza fiscale e l’apposizione del visto di conformità per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Polizza assicurativa in caso di visto di conformità

Discorso diverso per i professionisti iscritti ad un albo professionale (quindi appartenenti a un Ordine o a un Collegio) i quali sono già tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile ai sensi degli articoli 6 e 22 del decreto numero 164 del 1999.

In questo caso i professionisti dovranno assicurarsi che il contratto preveda un massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti nonché al numero dei visti di conformità rilasciati che non deve essere inferiore a tre milioni di euro.

La polizza assicurativa della responsabilità civile per i danni causati nel fornire assistenza fiscale deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o altro ente impositore (nel caso di dichiarazione modello 730), non includendo franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto.

Per chi è già in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali, l’articolo 119 del Dl Rilancio, non impone un nuovo contratto, ma definisce che può anche essere utilizzata tale polizza inserendo, però, una autonoma copertura assicurativa che preveda un massimale dedicato esclusivamente all’assistenza fiscale, almeno di importo pari a quello stabilito dalla norma.

Se le polizze non saranno più vigenti o non saranno adeguate a coprire ogni conseguenza economica del recupero da parte del fisco, ogni conseguenza rimarrà a carico del proprietario o condòmino committente, per questo motivo è fondamentale che il committente esamini attentamente ogni clausola delle polizze proposte dai professionisti.