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I condomini minimi, così come gli edifici con un unico proprietario, erano rimasti fuori dalle agevolazioni offerte dal Superbonus 110%. Ma con la legge di bilancio 2021 la detrazione è stata ammessa anche per questa categoria di immobili.

Ma partiamo dalle basi, facendo un pò di ordine tra le varie definizioni.

Condominio minimo: cos’è e quali sono le sue caratteristiche

Un condominio per poter essere definito minimo deve essere composto da almeno 2 unità abitative fino ad un massimo di 8.

Le regole a cui deve sottoporsi un condominio minimo sono le stesse di un condominio normale con un’unica eccezione: per il condominio minimo la nomina dell’amministratore non è obbligatoria.

Senza amministratore come si accede al Superbonus?

Abbiamo appena detto che per un condominio minimo non è obbligatoria la figura dell’amministratore condominiale, quindi come la mettiamo con la questione Superbonus e con tutte le pratiche ad esso collegate?

Il condominio minimo può accedere al Superbonus 110%.

I condòmini del condominio minimo non essendo tenuti a nominare un amministratore non sono tenuti neppure all’apertura di un conto corrente ad esso intestato, ne a richiederne il codice fiscale.

Quindi come fare?

Per beneficiare del Superbonus i condòmini possono utilizzare il codice fiscale del condòmino che ha effettuato gli adempimenti necessari per accedere alla detrazione.

Ma attenzione però, resta sempre valido il requisito principale del Superbonus: ovvero l’aumento delle due classi energetiche e l’esecuzione di almeno uno degli interventi trainanti.

Quindi detrazione fiscale al 110% si, ma solo se si dimostra che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio, esattamente come avviene in un condominio normale.

Edifici con un unico proprietario: via libera al Superbonus

Passo in avanti del Governo anche per questa categoria di edifici, dapprima esclusi dalle agevolazioni fiscali offerte dal Superbonus, ma che grazie all’aggiornamento contenuto nella Legge di Bilancio 2021 rientrano anche loro tra i beneficiari della detrazione.

Come si legge nei commi da 66 a 75 dell’art.1 della legge 178/2020:

La detrazione del 110% spetta, in presenza di tutte le condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa che regola l’agevolazione, anche alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Questo significa che possono accedere alla detrazione anche i lavori realizzati dal 1 gennaio 2021 in edifici mono proprietari che abbiano però un massimo di 4 unità immobiliari. 

Ovvero?

Avete presente ad esempio quelle villette bifamiliari o quei piccoli edifici a due/tre piani dove a vivere sono i soli componenti di un nucleo famigliare ed il proprietario è un solo soggetto, tipo un genitore che ha costruito l’edificio per i figli che vivono al piano superiore?

Ecco prima della legge di Bilancio queste opzioni erano escluse dalla detrazione ora non più, ma si mantiene comunque il limite delle due unità immobiliari.

Che differenza c’è quindi tra chi possiede due unità immobiliari in edifici differenti rispetto a chi possiede due unità immobiliari all’interno dello stesso edificio?

Nessuna. Il beneficio è possibile in entrambi i casi, ma sempre entro il limite di due unità immobiliari, escluse le parti comuni.