Posso installare il fotovoltaico in caso di vincolo paesaggistico? Una domanda che ci avete posto in tanti. Rispondiamo nel dettaglio in questo articolo.
Il dubbio è più che legittimo, poiché non esiste una procedura unica: l’iter burocratico da seguire dipenderà in larga parte dal tipo di vincolo e dalle caratteristiche dell’impianto che andremo ad installare.
Di seguito, tutte le indicazioni per scoprire in quale caso specifico rientra il vostro intervento.
Step 1
Informiamoci
Procuriamoci il decreto di vincolo e leggiamolo attentamente. Questa operazione ci permetterà di determinare con esattezza quali siano le restrizioni effettive. Facciamo particolare attenzione alla classificazione in lettere (da A a D) che accompagna il nostro decreto di vincolo: sarà fondamentale per lo step successivo.
Conoscere le caratteristiche dell’impianto che andremo ad installare (dimensione, orientamento, posizione, etc.) è altrettanto importante. Abbandonate i pressapochismi: per capire l’iter burocratico da affrontare (e di conseguenza, i tempi di attesa) dovremo disporre di un progetto perlopiù completo, redatto da tecnici professionisti.
Step 2
individuare la procedura da seguire
Come anticipato in precedenza, non tutti gli interventi dovranno seguire la stessa procedura. In alcuni fortunati casi potremo by-passare la richiesta di autorizzazione; in altri dovremo ricorrere alla procedura semplificata, in altri ancora dovremmo ricorrere alla più lunga procedura ordinaria. Tutto dipende dalla tipologia di intervento da eseguire e dalla classificazione del vincolo paesaggistico.
Per capire come muoverci, dobbiamo fare riferimento al DPR n. 31 del 2017, che contiene il “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzata semplificata”. Al suo interno, troveremo l’Allegato A, contenente l’elenco di opere esentate dalla richiesta di autorizzazione e l’Allegato B, contenente l’elenco delle opere che richiedono procedimento semplificato. Se la nostra opera non rientrerà in nessuno dei casi specifici proposti nei due elenchi, dovremo far ricorso alla procedura ordinaria.
Un esempio concreto.
All’interno dell’Allegato A, al punto 6, leggiamo:
- “installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni;
- installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell’art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”
Bene, come interpretare quanto appena letto?
Vincolo di tipo A e D
Se il nostro immobile NON ricade nelle aree soggette a vincolo di tipo B (ovvero le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza) e C (cioè i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici) e rispetta quanto definito al punto A.6, non dobbiamo richiedere alcuna autorizzazione paesaggistica.
Vincolo di tipo B e C
Se, al contrario, il nostro immobile ricade proprio in un vincolo di tipo B o C o l’impianto che andremo ad installare è visibile da spazi pubblici esterni, dobbiamo fare riferimento allegato B, punto 8:
- “installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all’art. 136,
comma 1, lettere b e c) del Codice, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni”
Interpretiamo anche questo secondo passaggio, vagliando tutte le ipotesi rimaste.
Se il nostro immobile è soggetto a vincolo di tipo B o C e rispetta i criteri definiti al punto B.8 (pannelli integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici), possiamo provvedere al deposito di un’autorizzazione paesaggistica semplificata.
Autorizzazione semplificata anche in caso di immobile sottoposto a vincolo di tipo A o D, in caso di pannelli solari su coperture piane visibili dagli spazi pubblici esterni.
In tutti gli altri casi, dovremo procedere con un’autorizzazione ordinaria.