ATTENZIONE ! Aggiornamento al 16/11/2022: La normativa di riferimento è stata modificata a seguito dell’introduzione del DL Aiuti-quater. Puoi scoprire qui tutte le novità relative alle nuove aliquote Superbonus.
Come funziona lo sconto in fattura?
Lo sconto in fattura e la cessione del credito sono le due alternative possibili alla detrazione fiscale quando si parla di Superbonus 110%.
In una delle due non è previsto nessun esborso di denaro mentre l’altra vede la maturazione del credito.
Su quale dirigersi? Scopriamolo insieme
Come dice anche la parola, l’opzione dello sconto in fattura prevede uno sconto in fattura pari al corrispettivo dovuto dal cliente applicato direttamente dalla ditta fornitrice del servizio che può raggiungere anche il 100% dell’importo dovuto , come nel caso del Superbonus 110%.
Ad esempio: se effettui lavori per un totale di 10.000 € e questi godono della detrazione del 110%, nel caso scegliessi l’opzione Sconto in fattura, in accordo con la ditta fornitrice, non dovrai pagare nulla, perchè riceverai dalla ditta uno sconto pari al corrispettivo dovuto, ovvero 10.000 €.
In questo caso però non maturerai nessun beneficio fiscale, il quale verrà maturato dalla ditta che ha provveduto allo sconto in fattura.
Quali sono i vantaggi?
Uno dei vantaggi principali che riguardano l’opzione dello sconto in fattura si riferisce all’ esborso di denaro pari a zero , perché è vero che da un lato non maturi il credito del 10% previsto dal Superbonus 110%, in quanto lo sconto in fattura può essere fatto per massimo il 100% dell’importo, ma dall’altro lato potrai beneficiare di una riqualificazione praticamente a costo zero .
Come accedere allo sconto in fattura?
Per accedere all’opzione dello sconto in fattura il contribuente deve richiedere il visto di conformità per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito.
Il visto di conformità può essere rilasciato da un professionista o da altri soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate (es. consulente del lavoro, commercialista).
Successivamente il contribuente dovrà comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate la sua scelta tramite un apposito modello.
Superbonus 110% e cessione del credito
La cessione del credito è l’altra alternativa possibile per beneficiare del Superbonus 110%.
A differenza dello sconto in fattura, l’opzione cessione del credito comporta invece come primo step il pagamento effettivo dei lavori , regolarmente fatturati e bonificati, e la successiva cessione del credito maturato a un ente terzo, il quale procederà al rimborso della quota dovuta.
Quali sono i vantaggi?
L’opzione della cessione del credito permette al contribuente di maturare nel suo cassetto fiscale il credito, il quale poi potrà essere ceduto a un ente terzo, recuperando in tempi più brevi, rispetto ai 5 anni in caso di dichiarazione dei redditi con F24, la somma versata.
A chi posso cedere il mio credito?
Il credito d’imposta spettante con il Superbonus 110% può essere ceduto sia a persone fisiche (compresi i familiari), sia a persone giuridiche, come banche, istituti finanziari, enti, società, il che significa che non si è vincolati a cederlo alla ditta che ci ha fatto i lavori.
Come funziona la cessione del credito?
La cessione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, se prendiamo come riferimento i lavori del Superbonus, i SAL non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dello stesso intervento.
Come per lo sconto in fattura, anche per la cessione del credito bisogna avere il visto di conformità e inoltrare la comunicazione direttamente in via telematica tramite il sito dell’Agenzia delle entrate oppure rivolgendosi a CAF o professionisti abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro…).
In caso di lavori condominiali per i quali tutti hanno optato per la cessione, è l’amministratore che si occupa della comunicazione. Se invece il singolo condomino opta per la cessione deve darne comunicazione all’amministratore.
La comunicazione all’Agenzia delle Entrate deve essere fatta entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione ceduta. Solo per quelle sostenute nel 2020 il termine ultimo è stato spostato al 15 aprile.
Entro 5 giorni dall’invio della comunicazione, viene rilasciata una ricevuta di accettazione o di scarto della richiesta. Entro il giorno cinque del mese successivo a quello di invio, puoi annullare la comunicazione presentata o inviarne una interamente sostitutiva della precedente.