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La legge di Bilancio 2021 ha introdotto, in ambito Superbonus, la possibilità di eseguire interventi di abbattimento di barriere architettoniche con detrazione del 110%. Scopriamo i dettagli in questo articolo.

Come vengono inquadrati gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche?

I nuovi interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sono stati inseriti tra le opere trainate. Questo vuol dire che potranno essere eseguite solo a seguito di un intervento trainante di riqualificazione energetica capace di aumentare di due classi l’efficienza dell’intero edificio.

Quali opere sarà possibile eseguire?

La legge di Bilancio 2021 ha introdotto, tra gli interventi trainati, tutte le opere previste dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e del TUIR volte all’abbattimento delle barriere architettoniche. L’occasione è importante, giacché, fino ad ora, per tali opere era stato previsto uno sgravio decisamente meno importante nell’ambito del  Bonus Ristrutturazioni.

La grande novità di questo aggiornamento è l’ampliamento del ventaglio di fruitori: ai disabili si aggiunge infatti la categoria degli ultrasessantacinquenni. 

Entriamo ora nel dettaglio degli interventi possibili. Questi sono, nello specifico:

  • interventi volti a migliorare la mobilità, aventi come oggetto ascensori interni ed esterni, montacarichi e rampe di passaggio;
  • realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione.

Tali interventi potranno riguardare sia le aree comuni condominiali che le singole unità abitative.

Il testo esclude il semplice acquisto di beni mobili volti ad agevolare la mobilità. Ad oggi e fino ad ulteriore chiarimento, inoltre, la normativa  parrebbe escludere la messa in regola di vani porte, corridoi o parapetti con dimensionamento non a norma (eredità del vetusto patrimonio immobiliare italiano), così come la semplice sostituzione di pavimenti sconnessi. 

Veniamo ora alla parte finanziaria. Per gli interventi di abbattimento di barriere architettoniche è stato previsto un massimale di 96.000 euro per singola unità abitativa. In condominio, tale cifra andrà moltiplicata per il numero di appartamenti del complesso.

Nota bene: nonostante alcune interpretazioni iniziali del testo sembrassero prevedere solo il recupero in forma di detrazione fiscale, ulteriori chiarimenti hanno confermato, anche per questi interventi, la possibilità di accedere allo sconto in fattura e alla cessione del credito.

Cosa fare in caso non sia possibile eseguire un intervento trainante

Come ormai ben sappiamo, in assenza di un intervento trainate, non sarà possibile ottenere lo sgravio al 110% per le opere di abbattimento di barriere architettoniche.

Resta sempre attiva la possibilità di accedere al Bonus Ristrutturazioni con una detrazione IRPEF in dieci quote annuali di pari importo. Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2019, è prevista una detrazione del 50%. Per i costi sostenuto dal 1° gennaio 2020, invece, la detrazione si ferma al 36%, con un massimale di spesa di 48.000 euro.